Il deposito telematico degli atti processuali è un pilastro fondamentale del processo civile moderno, ma la sua corretta esecuzione richiede una comprensione approfondita delle procedure e delle relative conseguenze in caso di errori. L'istanza in oggetto solleva questioni cruciali relative alla tempestività del deposito, alla comunicazione degli atti alle altre parti e alla possibilità di remissione in termini a fronte di errori tecnici.
La Procedura di Deposito Telematico
Il deposito telematico da parte di soggetti abilitati esterni è regolato dall'art. 13 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e dagli articoli successivi. Secondo l'art. 16-bis, comma 7, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, il deposito telematico si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene il deposito sia perfezionato per il mittente al momento della generazione della RdAC, l'effetto comunicativo dell'atto alle altre parti costituite non può retroagire a tale momento. La conoscenza dell'atto da parte delle parti e del giudice presuppone l'accettazione da parte dell'operatore di cancelleria.
Pertanto, lo scopo del deposito telematico non si ritiene raggiunto finché non vi è stata l'accettazione da parte della cancelleria, la cui prova è data dal "messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria", come previsto dall'art. 14, comma 10, del Provv. DGSIA del 16 aprile 2014.
In caso di esito negativo di una o entrambe le ultime due fasi della procedura (accettazione e presa in carico da parte della cancelleria), il deposito telematico, pur essendo formalmente perfetto, non può dirsi efficace o deve ritenersi nullo ed inidoneo al raggiungimento dello scopo.

Il Caso Specifico: Errore nella Codifica del Ruolo
Nel caso in esame, la S. S.r.l. ha depositato telematicamente un atto, generando la RdAC entro il giorno di scadenza (6 luglio 2015). Tuttavia, la ricevuta di esito controlli automatici del 7 luglio 2015 riportava un errore di codifica: "numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo".
Questa codifica di errore, pur segnalando un'anomalia, non era ostativa all'intervento dell'ufficio ricevente. La parte depositante, pur responsabile di un errore nella compilazione del file dati (relativo al numero di ruolo), poteva confidare sull'accettazione del deposito, dato che l'errore segnalato non impediva l'attività della cancelleria.
Un onere di rideposito entro i termini sorge solo ove sia possibile rimediare all'errore commesso prima della scadenza, come previsto dall'art. 13, comma 4, del D.M. 44/2011.
Remissione in Termini e Scusabilità dell'Errore
Per l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini, è necessario verificare la sussistenza di un nesso causale tra l'evento impeditivo (l'errore nella codifica) e la decadenza incorrsa, nonché la scusabilità del comportamento della parte. È ritenuto verosimile che la mancata accettazione da parte della cancelleria sia dipesa proprio dalla codifica di errore restituita dal gestore dei servizi telematici.
Considerato che la mancata accettazione da parte della cancelleria è dipesa dalla codifica di errore e che la parte depositante poteva ragionevolmente confidare sull'accettazione, si ritiene sussistente la scusabilità dell'errore.
La Decisione del Tribunale
Il Tribunale, ritenuto che il deposito telematico deve considerarsi tempestivamente eseguito ma non perfezionato ed efficace per la parte intimante a causa dell'errore, e verificata la sussistenza dei presupposti per la remissione in termini, ha deciso di rimettere in termini la S. S.r.l. Assegnando alla stessa termine perentorio fino a dieci giorni prima della prossima udienza per il deposito della memoria integrativa ai sensi degli artt. 153 c.p.c.
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Contributo Unificato nel Procedimento di Sfratto con Mutamento di Rito
Un aspetto procedurale rilevante riguarda il pagamento del contributo unificato nel caso di mutamento di rito nel procedimento di sfratto.
Fase Sommaria:
- L'attore intimante, al momento della costituzione, versa un contributo unificato dimezzato sul valore della domanda.
- L'intimato che si limita a opporsi non versa alcun contributo unificato.
- L'intimato che si oppone e formula domanda riconvenzionale o chiede chiamata in causa, versa un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda e dimezzato.
Fase di Merito (dopo mutamento di rito):
- Con il provvedimento di mutamento di rito, si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria.
- Le parti devono versare un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, calcolato sul valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa.
- Il presupposto per il pagamento è la costituzione in giudizio delle parti con il deposito delle memorie integrative entro il termine assegnato.
- Se nessuna delle parti deposita la memoria integrativa e non compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto.
La corretta applicazione di queste norme è essenziale per evitare decadenze e garantire la validità degli atti processuali.

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