Obbligo di Indicazione dell'Origine delle Carni e dei Prodotti Trasformati: Normativa e Applicazione

La normativa europea sull'etichettatura degli alimenti mira a conciliare la libera circolazione delle merci con la corretta informazione del consumatore. Sebbene per molti alimenti non trasformati (frutta, verdura, carne e pesce) sia possibile conoscere l'origine della materia prima, per gli alimenti trasformati il consumatore non sempre ha diritto a tale informazione, a meno che non sussista il rischio di essere indotto in errore sull'origine reale del prodotto o del suo ingrediente primario.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018, entrato in vigore il 1° aprile 2020, ha introdotto l'obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione di un alimento, qualora questa sia diversa da quella indicata per il prodotto finito. L'obiettivo di questa norma è garantire che il consumatore medio sia informato nel caso in cui l'ingrediente principale di un alimento abbia un'origine differente da quella suggerita dall'etichetta.

Cosa Stabilisce la Normativa Europea

Il provvedimento stabilisce che, quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, devono essere rispettate due modalità:

  • È indicato anche il Paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario.
  • Oppure, il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

Di conseguenza, per un prodotto la cui etichetta non presenta alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno che evochi un determinato luogo, l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario è facoltativa. L'informazione sul Paese d'origine della materia prima diventa invece obbligatoria quando il consumatore, a causa di informazioni, anche grafiche, presenti sull'etichetta, potrebbe essere tratto in inganno riguardo al luogo di produzione dell'ingrediente primario.

L'intervento del legislatore comunitario si allinea ai principi fondamentali della legislazione unionale in materia agroalimentare, volti alla tutela del consumatore e a pratiche leali di informazione.

Schema che illustra le casistiche di obbligo di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario.

Individuazione dell'Ingrediente Primario

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce l'ingrediente primario come "un ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione dell’alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa".

Tuttavia, la norma non fornisce criteri univoci e oggettivi, lasciando margini di interpretazione per gli operatori del settore (OSA). Questi devono considerare sia criteri quantitativi (l'ingrediente rappresenta più del 50% dell'alimento in termini di quantità) sia criteri qualitativi (associazione dell'ingrediente alla denominazione dell'alimento da parte del consumatore e sussistenza dell'obbligo di riportare il QUID - Quantitative Ingredient Declaration).

La definizione normativa di ingrediente primario obbliga l'OSA a valutare quale sia l'ingrediente primario nell'ottica del consumatore, poiché spesso l'origine dell'ingrediente che rappresenta più del 50% dell'alimento non è di interesse per quest'ultimo. Ad esempio, nella birra, l'ingrediente primario quantitativamente preponderante è l'acqua, ma l'interesse del consumatore è rivolto all'origine del cereale maltato o del luppolo.

In casi come uno yogurt alla fragola, l'ingrediente primario quantitativo è il latte e quello qualitativo è la fragola. Quando l'ingrediente primario non rappresenta più del 50% dell'alimento, o nel caso in cui gli ingredienti dell'alimento non possano essere associati al nome dell'alimento dal consumatore, non dovrebbe esserci alcun obbligo per l'OSA di indicarne l'origine. Questo riguarda prodotti come muesli, minestroni o macedonie di frutta, dove nessun singolo ingrediente soddisfa i criteri quantitativi o qualitativi.

Pertanto, l'individuazione dell'ingrediente primario, sebbene obbligatoria in etichetta, lascia dubbi interpretativi, rendendo difficile identificare il campo di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018 in molti casi. La valutazione sull'inserimento o meno dell'origine dell'ingrediente primario deve essere fatta caso per caso, considerando le aspettative dei consumatori e se l'indicazione di origine sia suscettibile di orientare le loro decisioni di acquisto o se, al contrario, sarebbe fuorviante.

Etichettatura degli alimenti

Ambito di Applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 775/2018

Il Regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG) per le quali esiste una normativa verticale che prevede un disciplinare di produzione. Se per le DOP il disciplinare di produzione contiene sempre un rimando all'origine della materia prima, permangono difficoltà interpretative per numerosi prodotti IGP, per i quali viene tutelato il segreto industriale. Rimangono quindi incerte le origini delle carni utilizzate in alcuni salumi tipici italiani.

Tuttavia, le deroghe sopra citate non comportano la disapplicazione totale del Regolamento (UE) 2018/775. Se le indicazioni o suggestioni geografiche contenute nelle denominazioni o nei loghi non sono di per sé sufficienti a far scattare l'obbligo di indicare la diversa origine dell'ingrediente primario, ogni altro riferimento volontario, anche al luogo di produzione, integra il presupposto di applicazione del Regolamento. Ad esempio, un elemento grafico inserito volontariamente a vanto del Made in Italy (come bandiere, cartine geografiche, simboli) potrebbe far scattare l'obbligo di indicare che la carne utilizzata nei salumi IGP proviene spesso dall'estero, se l'OSA ha scelto di inserire volontariamente tali indicazioni.

Marchi Registrati e Nomi Usuali

Il Regolamento di esecuzione prende in considerazione anche i marchi d'impresa registrati che contengono indicazioni sull'origine. Sebbene questi marchi siano suscettibili di indurre in errore il consumatore, il Regolamento rimanda all'adozione di ulteriori norme specifiche, al momento non ancora adottate. Sussistono perplessità riguardo a marchi commerciali che contengono riferimenti espliciti a un "Made in", come "BELLA ITALIA" o "TRADIZIONI ITALIANE", ma l'applicazione specifica dell'articolo 26, paragrafo 3, ai marchi registrati richiede ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici, queste non sono considerate indicazioni dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento se la loro interpretazione comune non è tale.

Normativa Nazionale e Sperimentazione

L'Italia ha implementato normative specifiche sull'etichettatura dell'origine, anticipando in parte le regole europee. Ad esempio, è stato prorogato il regime sperimentale che obbliga a riportare informazioni sull'etichetta di latte, formaggi e carni suine. Dati ISMEA indicano che la maggior parte dei consumatori italiani considera l'utilizzo di ingredienti italiani come prioritario e richiede una chiara indicazione dell'origine della materia prima in etichetta.

Inoltre, è scattato l'obbligo di etichettatura per la carne bovina, con indicazioni obbligatorie sullo Stato di nascita, ingrasso, macellazione e sezionamento, oltre al codice di identificazione dell'animale. Per la carne venduta a taglio, queste informazioni possono essere sostituite da un'informativa scritta e visibile al consumatore. Anche per le carni suine trasformate, è stata introdotta l'indicazione obbligatoria dell'origine.

Mappa dell'Europa con evidenziate le normative sull'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

L'etichettatura di origine obbligatoria per la carne bovina prevede:

  • Stato dove è avvenuta la nascita
  • Stato dove è avvenuto l'ingrasso (crescita)
  • Stato dove è avvenuta la macellazione
  • Stato dove è avvenuto il sezionamento
  • Codice di identificazione dell'animale

Per le carni suine trasformate, l'indicazione del luogo di provenienza deve contenere:

  • "Paese di nascita: nome del Paese di nascita degli animali"
  • "Paese di allevamento: nome del Paese di allevamento degli animali"
  • "Paese di macellazione: nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali"

Qualora l'indicazione dell'origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini "UE", "extra UE" o "UE o extra UE". La dicitura "100% italiano" è possibile solo se la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Definizioni e Violazioni

La normativa definisce chiaramente i termini "carni di ungulati domestici", "carni macinate", "carni separate meccanicamente", "prodotti a base di carne" e "preparazioni di carni", rimandando al regolamento (UE) n. 853/2004. I prodotti a base di carne sono definiti come quelli ottenuti da carne sottoposta a un trattamento tale da far scomparire le caratteristiche della carne fresca.

Le violazioni relative alle norme sull'etichettatura, come l'assenza o l'irregolarità delle indicazioni obbligatorie o del bollo sanitario, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, che possono variare da poche centinaia a diverse migliaia di euro, a seconda della gravità dell'infrazione e del tipo di prodotto (sfuso, preconfezionato, a base di carne).

È fondamentale per i produttori e i commercianti garantire una corretta etichettatura, con indicazioni precise e leggibili che non inducano in errore l'acquirente, a tutela del consumatore e della correttezza del mercato.

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