La riforma del processo civile introdotta con il D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 ha introdotto significative novità in merito alle azioni di cognizione che il curatore, il liquidatore giudiziale o il commissario liquidatore possono esercitare nell'ambito delle diverse procedure concorsuali. È importante sottolineare che tali innovazioni riguardano specificamente le azioni di cognizione e non i procedimenti endoconcorsuali.
Il legislatore delegato, nel redigere il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), non ha pienamente attuato i principi direttivi della legge delega 155/2017, i quali miravano all'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza e all'uniformazione e semplificazione della disciplina dei vari riti speciali concorsuali. Nonostante l'individuazione del procedimento di cui all'art. 15 L. fall. come rito generale, i decreti legislativi successivi non hanno adottato un modello processuale unitario. Mentre il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale riprende quello per la dichiarazione di fallimento, il procedimento per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza è disciplinato in modo differente. Inoltre, il legislatore non ha proceduto a una reale unificazione e semplificazione dei differenti riti presenti nel CCII, dando vita a una pluralità di procedimenti con specifiche peculiarità.
Tra i vari procedimenti previsti, si annoverano:
- Il procedimento di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, regolato dagli artt. 737 e 738 c.p.c.
- Il procedimento di reclamo avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, o che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale, disciplinato nell’art. 51.
- Il procedimento per la concessione delle misure cautelari e protettive, modellato sull’art. 669 sexies c.p.c., con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
- Il procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale di cui all’art. 124, con termini e forme differenti.
- Il procedimento di reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore ai sensi dell’art. 133, rimesso alla discrezionalità del giudice delegato.
- Il procedimento per l’accertamento dei crediti e dei diritti sui beni del debitore, che riprende la disciplina della legge fallimentare negli artt. 201-204.
- Il procedimento avente ad oggetto le impugnazioni allo stato passivo, disciplinato nell’art. 207.
- Il procedimento per la riapertura della liquidazione giudiziale di cui all’art. 237, non specificamente disciplinato.
- Il giudizio di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, di cui all’art. 245.
- Il procedimento di reclamo contro il decreto di omologazione, ai sensi dell’art. 247.
Le Azioni di Cognizione nel CCII
La riforma del 2022 si concentra sulle azioni di cognizione che il curatore, il liquidatore giudiziale o il commissario liquidatore possono promuovere o proseguire. Alcune di queste azioni sono espressamente previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:
Nel Concordato Preventivo con Cessione dei Beni
Il liquidatore giudiziale esercita:
- Ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art. 115, comma 1).
- L’azione sociale di responsabilità (art. 115, comma 2).
Nella Liquidazione Giudiziale
Il Curatore, che deve indicare nel programma di liquidazione "le azioni giudiziali di qualunque natura", esercita:
- L’azione diretta a fare dichiarare l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore e i pagamenti eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 144).
- L’azione diretta a fare dichiarare l’inefficacia degli atti a titolo gratuito (art. 163).
- L’azione diretta a fare dichiarare l’inefficacia dei pagamenti non scaduti e postergati (art. 164).
- L’azione revocatoria ordinaria (art. 165).
- L’azione revocatoria concorsuale (art. 166 e 167).
- L’azione di responsabilità, includendo l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali e altre azioni di responsabilità attribuite al curatore (art. 255 e art. 2394 bis c.c.).

Nella Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita:
- Ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art. 274, comma 1).
- Le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del c.c. (azione revocatoria ordinaria) (art. 274, comma 2).
Nella Liquidazione Coatta Amministrativa
Il Commissario liquidatore esercita:
- L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza (art. 307, comma 1).
A queste azioni espressamente previste si aggiungono tutte quelle volte a ricostituire il patrimonio del debitore, con un ampliamento della legittimazione ad agire del Curatore.
Il Processo Ordinario di Cognizione e il Procedimento Semplificato di Cognizione
La riforma Cartabia ha affiancato al processo ordinario di cognizione il procedimento semplificato di cognizione, che ne rappresenta un'alternativa. Il procedimento semplificato può essere utilizzato in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e, in determinate condizioni (fatti non controversi, prova documentale, pronta soluzione, istruzione non complessa), anche nelle cause riservate al tribunale collegiale.
La fase istruttoria nei due riti è simile. In caso di errore sul rito, il tribunale dispone il passaggio al rito ordinario anziché dichiarare l'inammissibilità della domanda. Il giudice può inoltre disporre il passaggio da un rito all'altro.
Il procedimento semplificato si conclude con sentenza, a differenza della precedente disciplina che prevedeva l'ordinanza.

Il Processo Ordinario e il Decreto ex art. 171-bis c.p.c.
Nel processo ordinario, una novità introdotta dalla riforma riguarda la fase successiva alla costituzione del convenuto. Il giudice istruttore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della comparsa di risposta, deve compiere una serie di verifiche preliminari e, se necessario, emettere un decreto per fissare una nuova udienza. Questo decreto è fondamentale per consentire il rispetto dei termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Le tre memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c. hanno funzioni distinte:
- Prima memoria (40 giorni prima dell’udienza): precisazione e integrazione delle domande, eccezioni e difese.
- Seconda memoria (20 giorni prima dell’udienza): formulazione di richieste istruttorie.
- Terza memoria (10 giorni prima dell’udienza): precisazione o modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
La corretta gestione dei termini per il deposito di queste memorie è cruciale per evitare decadenze. La decorrenza di tali termini è stata oggetto di dibattito interpretativo, con diverse pronunce giurisprudenziali che hanno oscillato tra una decorrenza automatica dalla data dell'udienza indicata in citazione e una decorrenza subordinata alla comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.
Il processo civile dopo la riforma Cartabia - Avv. Marco Rodolfi
Il procedimento per convalida di sfratto, pur essendo un procedimento sommario speciale, è stato oggetto di interpretazioni circa la possibilità di modificare la domanda originaria in sede di memoria integrativa. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha ammesso la modifica della domanda, purché connessa alla vicenda sostanziale e senza compromettere le potenzialità difensive della controparte.

La tempestiva definizione del thema decidendum e del thema probandum attraverso le memorie integrative è essenziale per la concentrazione e la speditezza del processo civile, in linea con gli obiettivi della riforma.
tags: #controparte #depositava #memoria #integrativa