Cassa Integrazione nel Settore Alimentare: Normativa, Applicazione e Novità

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) rappresenta un importante strumento di sostegno per le aziende che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà temporanea, riorganizzazione aziendale o per l'attuazione di contratti di solidarietà. La normativa di riferimento è stata oggetto di significative revisioni, in particolare con la Riforma degli Ammortizzatori Sociali introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.

Interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio delle imprese elencate all’art. Con la Legge di Bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216 - è stata rivista la normativa generale sugli ammortizzatori sociali e, pertanto, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi in modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell'adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).

Cosa è la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), crisi aziendale o contratti di solidarietà (art. 21).

Il D.Lgs correttivo del Jobs Act (n. 148 del 23 settembre 2015) ha riorganizzato la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni, distinguendo tra Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Cassa integrazione guadagni ordinaria - La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche.

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

E' il caso della crisi per l'emergenza epidemiologica da COVID 19 attualmente in corso. Per l'utilizzo di cassa integrazione in questo periodo in tutto il territorio nazionale e per tutti i settori l'INPS ha pubblicato la circolare n. 34 del 30 marzo 2020.

Il d. lgs. 148/2015 , attuativo della legge delega cd. Tempo di bilanci, in vista della fine dell’anno, anche sul fronte dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle imprese regionali. A fare i conti in particolare è Confapi Fvg che al 20 novembre registra un uso contenuto degli strumenti di ammortizzazione - meno del 10% delle aziende associate vi ha fatto ricorso -, di fatto stabile rispetto agli stessi 11 mesi del 2024. A partire dall’utilizzo della Cigo, che però si differenzia da un settore all’altro. A farvi maggiormente ricorso, secondo i dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio di Confapi Fvg, sono le imprese del legno arredo (con il 49% delle procedure totali) e del settore metalmeccanico (27%), a causa delle improvvise oscillazioni degli ordini e di un mercato molto irregolare che rendono difficoltosa la programmazione. Al terzo posto il settore tessile (8%) mentre quello che negli 11 mesi vi ha fatto minor ricorso, appena l’1% delle procedure, è stato il settore agroalimentare. La Cassa ordinaria, fa sapere ancora Confapi, viene utilizzata prevalentemente con modalità di riduzione oraria, spesso concentrata in un giorno a settimana per ottimizzare la durata massima, e viene anticipata in busta paga dalle aziende che, quando possibile, la utilizzano a rotazione. «Ciò significa - dichiara il presidente di Confapi Fvg, Massimo Paniccia - che i lavoratori continuano a percepire la retribuzione, seppur in misura ridotta, direttamente dall’impresa, che poi recupererà i trattamenti anticipati in compensazione, con la contribuzione dovuta all’Inps».

Massimo Paniccia, presidente di Confapi Fvg

«Questo dimostra - continua il presidente dell’associazione delle piccole e medie industrie - che le imprese interessate, nonostante il calo di lavoro, godono pur sempre di una buona liquidità, indice di una situazione economico-finanziaria equilibrata». Il numero uno dell’associazione regionale piccole e medie industria evidenzia quindi come le aziende risentano ancora sia degli effetti della guerra in Ucraina e del blocco delle esportazioni verso Russia e Bielorussia, che delle tensioni in Medio Oriente. «Nel 2025 - ricorda quindi Paniccia - si è aggiunta anche l’incertezza generata dai dazi statunitensi, che pur non avendo bloccato i flussi commerciali, hanno in qualche modo influenzato gli ordini e reso difficile la programmazione. Un ruolo non marginale lo gioca poi la crisi dell’automotive in Europa che tramite la catena di subfornitura ricade su molte imprese della metalmeccanica».

Grafico sull'utilizzo della Cassa Integrazione per settori industriali

Destinatari della CIGS

Attualmente, possono beneficiare della CIGS i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, che abbiano maturato un'anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, D.Lgs. n. 148/2015).

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015), dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) e dai Fondi di solidarietà territoriali (di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e che, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

La medesima disciplina e gli stessi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero di dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

Causali di Accesso alla CIGS e Durata Massima

Le principali causali che consentono l'accesso alla CIGS sono:

  • Riorganizzazione aziendale: Per la causale di riorganizzazione aziendale, è prevista una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (art. 22, comma 1). Tuttavia, sono previste delle proroghe in determinate circostanze:
    • Massima di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
    • Ulteriori 12 mesi, per la causale contratto di solidarietà, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo (art. 22 bis, D.Lgs. n. 148/2015).
  • Crisi aziendale: Per la causale di crisi aziendale, è prevista una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (art. 22, comma 2). È inoltre possibile una proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento (di cui all'art. 21, comma 3), presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.
  • Contratti di solidarietà: Per la causale dei contratti di solidarietà, è prevista una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e, alle condizioni del comma 5, la durata massima può raggiungere i 36 mesi (art. 22, comma 3 e 5).

La durata massima complessiva tra i diversi trattamenti (CIGO+CIGS o anche, a seguito della riforma, FIS+CIGS ove applicabile) è di 24 mesi in un quinquennio mobile per la generalità dei casi, per ciascuna unità produttiva, salvo quanto sopra precisato con riferimento alla causale del contratto di solidarietà che - ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 - viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono l'attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione), per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

È poi possibile fruire di un ulteriore intervento di CIGS previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 22 bis); misura prorogata dalla Riforma fino al 2024.

Schema riassuntivo delle causali e durate della CIGS

Contratto di Solidarietà

Il contratto di solidarietà è stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali (ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego.

Alla luce della Riforma degli ammortizzatori sociali, per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Tornando all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, Confapi Fvg, che assiste le imprese nella redazione delle relazioni tecniche, nel rispondere alle richieste di integrazioni e nell’interlocuzione costante sia con l’Inps che con la Regione, registra un lieve aumento del ricorso al contratto difensivo di solidarietà, strumenti che rispondono alle esigenze di superare periodi di mancanza di ordini o di commesse strutturali evitando esuberi. Quanto alla Solidarietà, «la Regione Fvg - ricorda il presidente Paniccia - sostiene questi percorsi con un contributo dedicato, pari a 3 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario di lavoro. Il totale del beneficio viene poi ripartito nella misura dell’80% a favore dei lavoratori e del restante 20% a favore dell’impresa». Per il numero uno di Confapi Fvg «si tratta di una misura molto apprezzata e costituisce a tutti gli effetti un beneficio che per l’impresa (rientra nel regime de minimis), e per i lavoratori, poiché compensa l’impatto negativo sullo stipendio della riduzione di orario di lavoro in solidarietà».

Importo dell'Integrazione Salariale

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale (art. 3), con il relativo massimale.

Di norma l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro; tuttavia, l'INPS provvede a versare l'integrazione direttamente ai lavoratori beneficiari secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso in cui l'impresa versi in comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal servizio ispettivo dell'ITL.

Deroghe e Proroghe

Il governo ha recentemente previsto delle deroghe a difesa dell’occupazione, nell’ambito di specifici tetti di spesa e con un’attenzione all’avvio di azioni di politica attiva dedicate, per due tipologie di imprese: quelle in cessazione, a cui dal 2016 era di norma precluso l’accesso alla CIGS, e quelle che abbiano esaurito il periodo massimo di CIG concedibile.

Va segnalato che, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica nel biennio 2022-2023, ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 (art. 44, comma 11 ter, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Per gli anni 2025, 2026, 2027, è prorogata la disposizione di cui all’art. 22 bis del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015 nel limite di spesa rispettivamente di 100 milioni di euro per l’anno 2025, 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 50 milioni di euro per l’anno 2027.

Procedure e Accordi

Le procedure delle prime due causali (riorganizzazione e crisi aziendale) prevedono una fase di consultazione sindacale che si chiude con l’esame congiunto, svolto in sede regionale, secondo le disposizioni contenute nell’art. 41 del D.Lgs n. 148/2015.

Competente ad esaminare le istanze è la "Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito della CIGS, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale (art. 24), può concludersi con un accordo di ricollocazione, cioè un piano di ricollocazione che indichi gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero (art. 24 bis).

Va segnalata anche l'introduzione dell'accordo di transizione occupazionale (art. 22 ter) secondo il quale i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, all'esito del trattamento di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, possono richiedere - in deroga al limite di durata complessiva degli ammortizzatori in un quinquennio mobile - un ulteriore periodo trattamento straordinario per un massimo di 12 mesi (non ulteriormente prorogabili) per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

In particolare, in sede di consultazione sindacale, il datore deve definire con accordo sindacale le azioni per la rioccupazione e l'autoimpiego dei lavoratori, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo a fondi interprofessionali. Peraltro, i lavoratori interessati dall'accordo di transizione occupazionale possono accedere al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Per maggiori informazioni sul programma GOL vai sul portale dell'ANPAL.

Infografica sul processo di consultazione sindacale per la CIGS

Contribuzione

Per quanto attiene alla contribuzione ordinaria, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore e lo 0,60% a carico del datore di lavoro.

Novità Legislative e Circolari

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216), è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali ed è stata, quindi, modificata la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In merito alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, è possibile consultare:

  • la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le "Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro";
  • la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter;
  • la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso;
  • la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter.

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 10 del 27 gennaio 2023.

«Fratelli d’Italia ha presentato ieri al Senato un emendamento al decreto “Salute e sicurezza sul lavoro” che prevede che la Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa) sia corrisposta direttamente dall’Inps, anziché essere anticipata dai datori di lavoro, come accade attualmente. «Lavoratrici e lavoratori, in questo modo, potrebbero essere costretti ad attendere tempi molto più lunghi per ricevere la retribuzione dei periodi di sospensione dal lavoro - aggiunge Spera -, venendo di fatto privati di una “retribuzione” mensile che i datori di lavoro, ad oggi, possono agevolmente portare a compensazione con il pagamento dei contributi. «L’emendamento - prosegue la segretaria nazionale Flai Cgil - prevede inoltre che la decisione sulla concessione della Cisoa non sia più affidata alle apposite Commissioni provinciali ma passi direttamente all’Inps, privando i rappresentanti dei lavoratori del proprio ruolo di tutela degli interessi e dei diritti dei lavoratori stessi. «Se il decreto venisse convertito includendo anche questo emendamento - conclude Spera - finirebbe per togliere stabilità e mettere in seria difficoltà migliaia di lavoratori e lavoratrici impegnati nei settori agricolo e forestale.

Regimi particolari di Cassa Integrazione sono inoltre previsti per le aziende di grandi dimensioni in Amministrazione Straordinaria (art. 7, comma 10-ter della L. 457/1977 e l’art.21 della L. 234/2021). I criteri di accesso ai trattamenti di pensione e di integrazione salariale in quest’ultimo settore, che fruiva di condizioni di particolare favore, sono stati ridefiniti dal D.Lgs 15 maggio 2017, n. 69, che ha inquadrato tale regime nel contesto del D.Lgs n. 148/2015. Procedure specifiche sono anche previste per la concessione dell' integrazione salariale nel settore agricolo (v. il Titolo II della L. 457/1977 e l’art.21 della L. 234/2021).

15.03.22 - La riforma degli ammortizzatori sociali

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