Il Procedimento Possessorio e la Memoria Integrativa ex Art. 703 c.p.c.

Il procedimento possessorio, disciplinato dall'articolo 703 del codice di procedura civile, è uno strumento fondamentale per la tutela del possesso di un bene. Questo articolo, nel corso del tempo, ha subito diverse modifiche legislative che ne hanno ridefinito la struttura e le modalità di svolgimento. La sua natura bifasica, introdotta con le modifiche legislative, prevede una fase sommaria e una fase di merito eventuale.

La fase sommaria del procedimento possessorio si conclude con un'ordinanza reclamabile. Successivamente, ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., viene fissata un'udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno. La fase di merito, a cognizione piena, si conclude con una sentenza impugnabile secondo le ordinarie vie di appello.

Schema del procedimento possessorio con le sue fasi

La Memoria Integrativa nel Contesto del Procedimento Possessorio

In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha la facoltà di depositare una memoria illustrativa. Tale memoria può contenere argomentazioni volte a sostenere la propria posizione, invocando anche disposizioni legislative che potrebbero comportare l'annullamento o la cessazione della materia del contendere. Ad esempio, si può invocare l'annullamento ex lege con riguardo a crediti portati da cartelle di pagamento per importi specifici, chiedendo la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere.

È importante sottolineare che, nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene o allo spoglio non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda.

Principi Fondamentali della Tutela Possessoria

In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo. Ciò che rileva è la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa. Pertanto, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo.

Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa. Può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica. La prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi.

Illustrazione del concetto di possesso e spoglio

Giurisdizione e Azioni Possessorie

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) quando il comportamento perseguito non si ricolleghi a un formale provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali. In questi casi, il comportamento si concretizza in una mera attività materiale lesiva di diritti soggettivi o quando il provvedimento risulti adottato in stato d'evidente carenza di attribuzione di funzioni.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 2004, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda proposta dal privato per ottenere la reintegrazione nel possesso di un terreno occupato senza titolo dalla P.A. La domanda di reintegrazione nel possesso proposta da un privato nei confronti di un Comune, prospettando uno spossessamento in mancanza di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Impugnazioni e Provvedimenti nel Procedimento Possessorio

Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia, qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo, lo esamini nel merito, il provvedimento è ricorribile per cassazione.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35. Il procedimento possessorio, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria.

Illustrazione del sistema giudiziario italiano e delle vie di ricorso

Efficacia della Sentenza e Ripristino dello Stato dei Luoghi

L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione. L'efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza.

Allorché il giudice, accogliendo un ricorso possessorio, ordini allo spogliante di reintegrare lo spogliato nel possesso di una servitù di passaggio, coessenziale al provvedimento è l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, se la modifica di essi ha reso impossibile l'esercizio del possesso della servitù.

26. IL POSSESSO

In caso di azione possessoria proposta da una persona giuridica privata contro lo spossessamento dei beni posto in essere da un commissario straordinario nominato dal Comune, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto il comportamento della P.A. rientra nell'esercizio di poteri autoritativi.

La tempestività della riassunzione di un procedimento possessorio si determina sulla base della data di notifica dell'atto di riassunzione, che deve assumere la forma della comparsa come richiesto nell'art. 125 disp. att. c.p.c.

Mappa concettuale delle azioni possessorie e delle loro implicazioni

In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703, comma 3, c.p.c., non escludono la possibilità di una condanna al risarcimento dei danni.

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